1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari a quello occorrente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della lettera a) in caso di rinuncia o impedimento.
2. Qualora il numero di nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
3. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad
1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado e il coniuge dei candidati di cui alla lettera f)»;
2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado e il coniuge dei candidati di cui alla lettera f)».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.